Certificazione della spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali
effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008
Normativa
DECRETO-LEGGE 1 Ottobre
2007 , n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità
sociale.
azzetta
Ufficiale N. 229 del 2 Ottobre 20077
…
Art. 39.
Disposizioni
in materia di accertamento e riscossione
. All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.1. All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.
. All'articolo
2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale
sulle attività produttive".2. All'articolo
2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale
sulle attività produttive".
. Per
certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a
decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione
di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più
utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione
contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e
quantità dei medicinali venduti..
…
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)""Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
Gazzetta
Ufficialen. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244n. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244
...
28. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10, comma 1, letteraab), dopo il primo periodo e' inserito
il seguente::"Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario";;
b)all'articolo 15, comma 1, letteraac), dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente::"Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"..
....
Come ribadito dall’art. 39, comma 3
del decreto legge 159/2007, approvato dal Senato, dal 1° gennaio 2008 è
possibile fruire della detrazione o deduzione delle spese sanitarie per
l’acquisto di medicinali unicamente se risultano certificate da scontrino
fiscale “parlante”.
A tale proposito lo scontrino
fiscale rilasciato dalle farmacie dietro esplicita richiesta del cittadino
prima del pagamento del prezzo, dovrà recare, secondo quanto previsto dal
comma 28 dell’art. 1 della Legge 296/2006 “la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Per maggiore completezza si segnala
infine che, nell’iter di conversione in legge del provvedimento, il Senato ha
approvato un emendamento che stabilisce che delle nuove disposizioni normative
in tema di deducibilità/detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di
farmaci, “viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e
visibile nei locali della farmacia”.
Dall’ Agenzia
delle Entrate, con la risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, è stato confermato
che:
·
dal 1° luglio 2007
le spese per l’acquisto
dei medicinali possono essere dedotte/detratte dai contribuenti, a condizione
che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, recante cioè
la descrizione della natura, qualità e quantità dei farmaci
acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario;
·
nel periodo
compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007,
nel caso in cui l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne
conoscesse il codice fiscale o non avesse con se la tessera sanitaria,
l’indicazione del codice fiscale poteva essere riportata a mano sullo scontrino
fiscale direttamente dal destinatario;
·
per agevolare i
contribuenti e per eliminare talune rigidità manifestate dai CAF e dai
professionisti abilitati a predisporre le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia
ha reso noto che “le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate
anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, qualora lo
stesso venga
integrato, per iniziativa dello stesso contribuente,
mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del
codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati”;
· ha consentito ai
cittadini medesimi, senza necessità di ritornare in farmacia, di integrare,
anche mediante un foglio aggiunto, lo scontrino fiscale eventualmente mancante
di una o più delle suddette indicazioni (natura, qualità, quantità, codice
fiscale del destinatario), necessarie ai fini della deduzione/detrazione delle
relative spese.
Viene
ribadito, in conclusione, che “per la certificazione delle
spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle
caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma
1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n.
296 del 2006”; quindi
saranno valide unicamente fatture o scontrini
fiscali “parlanti”, completi delle indicazioni richiamate dalla risoluzione
156/E del 5 luglio 2007.
vedi anche:
Spese Sanitarie
detraibili

|